IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  10  delle  legge  13 maggio  1999,  n.  133, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.  56,  recante  disposizioni in materia di federalismo fiscale, che
stabilisce   la   compensazione   dei   trasferimenti  soppressi  con
compartecipazioni   regionali   all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
all'accisa  sulle  benzine  e  con  l'aumento dell'aliquota regionale
all'IRPEF;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  del  medesimo decreto legislativo che
prevede  l'istituzione  di  una  compartecipazione  delle  regioni  a
statuto ordinario all'I.V.A.;
  Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la
predetta  quota  di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Ministero della sanita';
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale,   ai   sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo  n. 56 del 2000 si e' provveduto a fissare per il 2001 la
compartecipazione  regionale  all'I.V.A.  nella  misura del 38,55 per
cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 1999, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla ripartizione della
compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2001, rinviando al successivo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  sviluppo
triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento
delle  aliquote  cosi'  come  previsto dall'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000;
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che
istituisce  il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per
le assegnazioni alle regioni;
  Vista  la  nota dell'ISTAT n. 225 del 12 gennaio 2001 che riporta i
dati  relativi  ai  consumi finali delle famiglie a livello regionale
per  gli  anni  1996, 1997 e 1998, consumi la cui media e' utilizzata
come   indicatore   di   base  imponibile  per  l'attribuzione  della
compartecipazione regionale all'I.V.A.;
  Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome
di Trento e Bolzano;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica, sentito il Ministero della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Quota di compartecipazione all'I.V.A.

  1.  Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di
cui  al  comma  4,  lettera  a),  dell'art. 2 del decreto legislativo
18 febbraio  2000, n. 56, per l'anno 2001 sono stabilite nelle misure
indicate  nella  tabella  A),  facente  parte integrante del presente
decreto.